Legge fallimentare. Italia

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Legge fallimentare - Italia

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Questo articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 luglio 2007, n. 15941 in Altalex Massimario.

      Sezione III

      Del curatore

      Art. 27. (1) Nomina del curatore.

      Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. (1)

      Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

      a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

      b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

      c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacitа imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

      (…) (2)

      Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Il comma: “Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.” è stato abrogato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 29. Accettazione del curatore.

      Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire (1) al giudice delegato la propria accettazione.

      Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

      (1) Le parole: “far pervenire” sono state così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 30. Qualitа di pubblico ufficiale.

      Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

      Art. 31. (1) Gestione della procedura.

      Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'аmbito delle funzioni ad esso attribuite.

      Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

      Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 31. Poteri del curatore.

      1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

      2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.

      3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento."

      Art. 32. Esercizio delle attribuzioni del curatore. (1)

      Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

      Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilitа. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Questo comma è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 33. Relazione al giudice e rapporti riepilogativi. (1) (2)

      Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilitа del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (3)

      Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito giа impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

      Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilitа degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

      Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilitа penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

      Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attivitа svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

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