Legge fallimentare. Italia

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Legge fallimentare - Italia

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Questa rubrica è stata così modificata dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      (2) Questo articolo è stato così sostituito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (3) Questo comma è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 34. (1) Deposito delle somme riscosse.

      Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale.

      La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

      (…) (2)

      Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

      (1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      (2) Comma abrogato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169

      Art. 35. (1) Integrazione dei poteri del curatore.

      Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

      Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

      Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo.

      Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

      (1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 36. (1) Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

      Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalitа non indispensabile al contraddittorio.

      Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalitа non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

      Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autoritа giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 36. Reclamo contro gli atti del curatore.

      1. Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

      2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante."

      Art. 36-bis. (1) Termini processuali.

      Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.

      (1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 37. Revoca del curatore. (1)

      Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

      Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

      Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto. (2)

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 37. Revoca del curatore.

      1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

      2. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero."

      (2) Questo comma è stato inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 37-bis. Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori. (1)

      Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivitа dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. (2)

      Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

      Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entitа dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per la loro attivitа', in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. (2)

      (1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Questo comma è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 38. (1) Responsabilitа

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