Legge fallimentare. Italia

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Legge fallimentare - Italia

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del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis, terzo comma.

      Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'art. 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

      L'azione di responsabilitа può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      CAPO III

      Degli effetti del fallimento

      Sezione I

      Degli effetti del fallimento per il fallito

      Art. 42. Beni del fallito.

      La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilitа dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

      Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivitа incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

      Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (1)

      (1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 43. Rapporti processuali.

      Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

      Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

      L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. (1)

      (1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

      Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

      Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

      Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilitа che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. (1)

      (1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 45. Formalitа eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.

      Le formalitа necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

      Art. 46. Beni non compresi nel fallimento.

      Non sono compresi nel fallimento:

      1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

      2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attivitа entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

      3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; (1)

      [4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile;] (2)

      5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

      I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. (3)

      (1) Numero così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      (2) Numero abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (3) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 46. Beni non compresi nel fallimento.

      1. Non sono compresi nel fallimento:

      1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

      2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attivitа entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

      3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli artt. 170 e 326 del codice civile;

      4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile;

      5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

      2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato."

      Art. 47. Alimenti al fallito e alla famiglia.

      Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, [se è stato nominato,] (1) può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

      La casa di proprietа del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivitа.

      (1) Parole abrogate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito. (1)

      Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

      La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art.

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