Codice delle assicurazioni private. Italia

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Codice delle assicurazioni private - Italia

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include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

      2. L’impresa può iniziare l’attività dal momento in cui l’ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.

      3. L’impresa comunica all’ISVAP, attraverso l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l’accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.

      4. Ai fini dell’esercizio dell’attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l’impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa.

      Art. 25.

      (Rappresentante per la gestione dei sinistri)

      1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

      2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica. (1)

      3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

      4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

      5. Le generalità e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

      (1) Le parole “e non può svolgere per conto dell’impresa attività diretta all’acquisizione di contratti di assicurazione” sono state soppresse dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo 06 novembre 2007 n. 198.

      Art. 26.

      (Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia)

      1. L’ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

      Art. 27.

      (Rispetto delle norme di interesse generale)

      1. L’impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

      CAPO IV–IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

      Art. 28.

      (Attività in regime di stabilimento)

      1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

      2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

      3. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.

      4. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall’articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

      5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell’autorizzazione iniziale, ivi compreso l’obbligo di presentare un programma di attività, nonchè il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all’importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a

      Titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla metà dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14, commi 2, 3 e 4.

      6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15.

      7. L’autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

      Art. 29.

      (Divieto di operare in regime di prestazione di servizi)

      1. E’ vietato all’impresa con sede legale in uno Stato terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.

      2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

      3. E’ fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l’attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E’ altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.

      4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

      TITOLO III — ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

      CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

      Art.

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