Codice delle assicurazioni private. Italia
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d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, ?Assicurazioni aeronautiche?;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9,?Incendio ed altri danni ai beni?;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,?Responsabilità civile?;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15,?Credito e cauzione?;
h) per tutti i rami,?Tutti i rami danni?.
5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
CAPO II–VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Art. 3.
(Finalità della vigilanza)
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4.
(Ministro delle attività produttive)
1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5.
(Autorità di vigilanza)
1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento comunitario.
5. L’ordinamento dell’ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell’esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Art. 6.
(Destinatari della vigilanza)
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7.
(Reclami)
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Art. 8.
(Disposizioni comunitarie)
1. Il Ministero delle attività produttive e l’ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9.
(Regolamenti e altri provvedimenti)
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal Presidente dell’Istituto nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.
3. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990,