Codice delle assicurazioni private. Italia

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Codice delle assicurazioni private - Italia

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al minimo determinato in via generale con regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;

      d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;

      e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;

      f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;

      g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

      h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.

      2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

      3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all’articolo 13.

      4. L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

      5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.

      Art. 15.

      (Estensione ad altri rami)

      1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’articolo 14, comma 2.

      2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Qualora per l’esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.

      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’impresa, dopo aver ottenuto un’autorizzazione limitata ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere l’esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.

      4. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.

      5. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.

      Art. 16.

      (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

      1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.

      2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.

      3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria.

      Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

      4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per l’impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.

      Art. 17.

      (Procedura per l’accesso in regime di stabilimento)

      1. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.

      2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità.

      3. L’ISVAP informa prontamente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.

      4. L’impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall’ISVAP la comunicazione di cui all’articolo 16. L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.

      5. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, deve informarne l’ISVAP e l’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto

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