Codice delle assicurazioni private. Italia

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Codice delle assicurazioni private - Italia

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disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’ISVAP possono essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.

      5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’ISVAP nel suo Bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.

      6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero delle attività produttive, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.

      Art. 10.

      (Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità)

      1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.

      2. I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell’ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.

      3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.

      4. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.

      5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

      6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

      7. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell’autorità che le ha fornite.

      8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione europea.

      9. L’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

      TITOLO II — ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA

      CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

      Art. 11.

      (Attività assicurativa)

      1. L'esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.

      2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.

      3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.

      4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

      Art. 12.

      (Operazioni vietate)

      1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

      2. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività assicurativa.

      CAPO II–IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

      Art. 13.

      (Autorizzazione)

      1. L'ISVAP alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.

      2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.

      3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

      Art. 14.

      (Requisiti e procedura)

      1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

      a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea;

      b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa

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