Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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Codice civile svizzero – CC - Svizzera

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style="font-size:15px;">      4 …[172]

      Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione[173]

      Capo primo: Della comunione dei figli coi genitori[174]

      Art. 270[175]

      A. Cognome

      1 Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome.

      2 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome.[176]

      Art. 271[177]

      B. Cittadinanza

      1 Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre.

      2 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.

      3 Tuttavia, il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l’autorità del padre, ottiene di assumerne il cognome, ne segue anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale.

      Art. 272[178]

      C. Doveri vicendevoli

      I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.

      Art. 273[179]

      D. Relazioni personali

      I. Genitori e figlio

      1. Principio

      1 I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

      2 Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.

      3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.

      Art. 274[180]

      2. Limiti

      1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.

      2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

      3 Se i genitori hanno acconsentito all’adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d’adozione.

      Art. 274a[181]

      II. Terzi

      1 In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.

      2 I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.

      Art. 275[182]

      III. Competenza

      1 L’autorità tutoria del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l’autorità tutoria del luogo di dimora del figlio se quest’ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.

      2 Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l’autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.

      3 Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l’autorità parentale o la custodia.

      Art. 275a[183]

      E. Informazione e schiarimenti

      1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.

      2 Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

      3 Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.

      Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori184

      Art. 276[185]

      A. Oggetto e estensione

      1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.

      2 Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.

      3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.

      Art. 277[186]

      B. Durata

      1 L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.

      2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.[187]

      Art. 278[188]

      C. Genitori coniugati

      1 Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.

      2 I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.

      Art. 279[189]

      D.[190] Azione

      I. Diritto

      1 Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro

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