Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 4. Edward Gibbon

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Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 4 - Edward Gibbon

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D. 313

      III. L'editto di Milano assicurò le rendite ugualmente che la pace alla Chiesa101. Non solo i Cristiani ricuperaron le terre e le case, delle quali erano stati spogliati per causa della persecuzione di Diocleziano, ma eziandio acquistarono un pieno diritto a posseder tutti i beni che avevano fin allora goduti per connivenza de' Magistrati. Poscia che il Cristianesimo divenne la religione dell'Imperatore e dell'Impero, il Clero nazionale potea pretendere un decente ed onorevole mantenimento; e la paga d'una tassa annuale avrebbe potuto liberare il popolo dal più opprimente tributo, che la superstizione impone a' suoi devoti. Ma siccome colla prosperità della Chiesa ne crescevano anche i bisogni e le spese, così il ceto Ecclesiastico veniva sempre aiutato ed arricchito dalle volontarie obblazioni de' Fedeli. Otto anni dopo l'editto di Milano, Costantino concesse a tutti i suoi sudditi la libera ed universal facoltà di lasciare i loro beni alla Santa Chiesa Cattolica102; e la devota loro liberalità, che nel corso delle lor vite era tenuta in freno dal lusso o dall'avarizia, scorreva senza ritegno nell'ora della morte. I Cristiani ricchi venivano incoraggiati dall'esempio del loro Sovrano. Un assoluto Monarca, che è ricco senza patrimonio, può esser caritatevole senza merito, e Costantino credè troppo facilmente di poter acquistar il favore del Clero col mantenere gli oziosi a spese dell'industria, e col distribuire fra' Santi le ricchezze della Repubblica. Lo stesso corriere, che portò in Affrica il capo di Massenzio, forse portò anche una lettera per Ceciliano Vescovo di Cartagine. L'Imperatore in essa gli fa sapere, che i tesorieri della Provincia hanno l'ordine di pagare nelle sue mani la somma di tremila folli, o diciottomila lire sterline, e di soddisfare le ulteriori sue richieste per sollievo delle Chiese dell'Affrica, della Numidia e della Mauritania103. Cresceva la liberalità di Costantino in proporzione appunto della sua fede e de' suoi vizi. Egli assegnò in ogni città una regolar quantità di grano per servir di fondo alla carità Ecclesiastica, e le persone di ambidue i sessi, che abbracciavano la vita Monastica, divenivano i favoriti speciali del Sovrano. I tempj Cristiani d'Antiochia, d'Alessandria, di Gerusalemme, di Costantinopoli ec. dimostrano l'ostentata pietà di un Principe, ambizioso nella sua vecchiezza d'uguagliare le opere perfette dell'Antichità104. La forma di questi religiosi edifici era semplice e bislunga, quantunque potessero alle volte sorgere in figura di cupola, ed alle volte dividersi in forma di croce. Il legname per lo più era di cedri del Libano; il tetto era coperto di tegoli, forse di rame dorato; le mura, le colonne, ed il pavimento erano incrostati di varie sorti di marmi. Eran profusamente consacrati al servizio dell'Altare i più preziosi ornati d'oro e d'argento, di seta e di gemme; e tale speciosa magnificenza era sostenuta dalla solida e perpetua base di stabili possessioni. Nella spazio di due secoli, dal regno di Costantino fino a quello di Giustiniano, i frequenti ed inalienabili donativi de' Principi e del Popolo arricchirono le mille ottocento Chiese dell'Impero. Può ragionevolmente assegnarsi un'annuale rendita di seicento lire sterline a que' Vescovi ch'erano in mezzo tra i ricchi ed i poveri105, ma insensibilmente s'accrebbe la lor ricchezza insieme con la dignità e coll'opulenza delle città ch'essi governavano. Un autentico ma imperfetto106 catalogo di rendite specifica varie case, botteghe, giardini e fondi, che appartenevano alle tre Romane Basiliche di S. Pietro, di S. Paolo e di S. Gio. Laterano nelle Province dell'Italia, dell'Affrica e dell'Oriente. Questi producevano, oltre la riserva d'una quantità d'olio, di lino, di carta, d'aromati ec., un'annuale entrata di ventiduemila aurei, o dodicimila lire sterline. Al tempo di Costantino e di Giustiniano, i Vescovi non godevan più l'intera fiducia del Clero e del Popolo, e forse non la meritavano. I beni Ecclesiastici di ciascheduna Diocesi furon divisi in quattro parti, che dovevan servire per uso respettivamente del Vescovo stesso, del suo clero inferiore, de' poveri e del Culto pubblico; e fu più volte rigorosamente represso l'abuso di questa sacra amministrazione107. Il patrimonio della Chiesa era sempre sottoposto a tutte le pubbliche imposizioni dello Stato108. Il Clero di Roma, di Alessandria, di Tessalonica ec. potè chiedere ed ottenere alcune particolari esenzioni; ma il figliuolo di Costantino resistè con vigore al tentativo, non per anche opportuno, del gran Concilio di Rimini, che aspirava alla libertà universale109.

      IV. Il Clero Latino, che eresse il proprio tribunale sulle rovine del Gius civile e comune, ha modestamente riconosciuto come un dono di Costantino110 quell'indipendente giurisdizione, che fu il frutto del tempo, del caso, e della propria sua industria. Ma la liberalità degli Imperatori Cristiani aveva già insignito il carattere Sacerdotale di certe legali prerogative, che lo assicuravano e lo nobilitavano111. Primieramente sotto un governo dispotico i Vescovi erano i soli che godessero e mantenessero l'inestimabile privilegio di non esser giudicati che da' loro pari; ed anche nelle accuse capitali i soli giudici della loro reità od innocenza erano i loro fratelli adunati in un Sinodo. Un tribunale di questa sorte, a meno che non fosse acceso da un odio personale, o da discordia religiosa, poteva esser favorevole o anche parziale all'ordine de' Sacerdoti: ma Costantino era persuaso112 che l'impunità segreta sarebbe stata meno perniciosa del pubblico scandalo, ed il Concilio Niceno restò edificato da quella sua pubblica dichiarazione, che s'egli avesse sorpreso un Vescovo in adulterio, avrebbe gettato il proprio imperial manto sopra del reo. In secondo luogo, la domestica giurisdizione de' Vescovi era nel tempo stesso un privilegio ed un freno dell'ordine Ecclesiastico, le cause civili del quale potevano decentemente sottrarsi alla cognizione d'un giudice secolare. Le minori loro colpe non erano esposte alla vergogna d'un pubblico processo o gastigo; e s'imponeva dal moderato rigore de' Vescovi quella specie di mite correzione, che i teneri figli posson ricevere da' loro padri o istruttori. Ma se il cherico diveniva reo d'alcun delitto, che non si potesse abbastanza purgare colla degradazione dal posto onorevole e vantaggioso che aveva in quell'ora, il Magistrato Romano, senza riguardo veruno all'Ecclesiastiche immunità, adoperava la spada della giustizia. In terzo luogo, venne da una positiva legge ratificato l'arbitrio de' Vescovi, e fu ordinato a' Giudici d'eseguire senza dilazione o appello i decreti Episcopali, la validità de' quali non si era sin allora appoggiata che al consenso delle parti. La conversione de' Magistrati medesimi e di tutto l'Impero potè appoco appoco allontanare i timori e gli scrupoli dei Cristiani. Ma essi ricorrevan sempre al tribunale dei Vescovi, de' quali stimavano l'integrità e la dottrina; ed il venerabile Agostino aveva la soddisfazione di dolersi che venivano continuamente interrotte le sue spirituali funzioni dall'odioso travaglio di decidere il diritto o il possesso d'argento e d'oro, di terreni e di bestiami. In quarto luogo, fu trasferito l'antico privilegio del Santuario a' Tempj Cristiani, e dalla generosa pietà di Teodosio il Giovane esteso a' recinti de' luoghi sacri113. Era permesso a' supplichevoli fuggitivi, ed anche rei, d'implorar la giustizia o la misericordia della Divinità e de' suoi Ministri. Veniva sospesa la dura violenza del dispotismo dalla dolce interposizione della Chiesa; e si potevano proteggere le vite ed i beni de' sudditi più cospicui dalla mediazione del Vescovo.

      V. Il Vescovo era il perpetuo censore de' costumi del suo popolo. La disciplina della penitenza era disposta in un sistema di giurisprudenza canonica114, che definiva esattamente il dovere della confessione pubblica o privata, le regole delle prove, i gradi delle colpe, e la misura delle pene. Era impossibile eseguire questa censura spirituale, se il Pontefice Cristiano, che puniva le oscure colpe della moltitudine, avesse rispettato i vizi cospicui ed i delitti distruttivi del Magistrato; ma pure era impossibile attaccare la condotta di questo senza sindacare l'amministrazione del governo civile. Alcune considerazioni di religione di fedeltà, o di timore proteggevano le sacre persone degl'Imperatori dallo zelo o risentimento de' Vescovi; ma questi arditamente censuravano e scomunicavano i Tiranni subordinati, che non erano insigniti della maestà della porpora. S. Atanasio scomunicò uno de' Ministri d'Egitto, e l'interdetto, ch'egli pronunziò dell'acqua e del fuoco, fu solennemente trasmesso alle Chiese della Cappadocia

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<p>101</p>

L'editto di Milano (de M. P. c. 48) riconosce, che nella Chiesa trovasi una specie di proprietà di terreni, dicendo che questi erano ad jus corporis eorum, idest Ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Dovè tal solenne dichiarazione d'un Magistrato supremo riceversi come una massima di legge civile in tutti i Tribunali.

<p>102</p>

Habeat unusquisque licetitiam sanctissimo Catholicae Ecclesiae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere. (Cod. Theod. l. XVI. Tit. II. leg. 4.) Questa legge fu pubblicata a Roma l'anno 321 in un tempo, in cui Costantino potea prevedere la probabilità d'una rottura coll'Imperatore dell'Oriente.

<p>103</p>

Eusebio Hist. Eccles. lib. X. 2. in vit. Const. lib. IV. c. 28. Esso più volte si diffonde sulla generosità del Cristiano eroe, che il Vescovo medesimo ebbe occasione di conoscere ed eziandio di sperimentare.

<p>104</p>

Eusebio Hist. Eccles. l. X. c. 2, 3, 4. Il Vescovo di Cesarea, che studiava e secondava il genio del suo Signore, pronunciò in pubblico un'elaborata descrizione della Chiesa di Gerusalemme. (in vit. Const. l. IV. c. 46) Questa non esiste più, ma egli ha inserito nella vita di Costantino (l. III. c. 36) un breve ragguaglio dell'architettura e degli ornamenti di essa. In simil guisa fa menzione della Chiesa de' Santi Apostoli a Costantinopoli (l. IV. c. 59).

<p>105</p>

Vedi Giustiniano Nov. 123. 3. Non è determinata la rendita de' Patriarchi e de' Vescovi più ricchi; il frutto però annuo maggiore d'un Vescovato si fissa a trenta libbre di oro, ed il minimo a due; il medio dunque potrebbe essere di sedici, ma questi calcoli sono molto al di sotto del reale valore.

<p>106</p>

Vedi il Baronio, Annal. Eccles,. an. 324. n. 58, 65, 70, 71. Ogni memoria, che viene dal Vaticano, è giustamente sospetta: pure questi cataloghi hanno l'apparenza di antichi e di autentici; ed è almeno evidente che se son finti, si formarono in un tempo, in cui gli oggetti dell'avarizia Papale erano i fondi, non i regni.

<p>107</p>

Vedi Tomassino. Disc. Eccles. Tom. III. l. II. c. 13, 14, 15 p. 689-706. Non pare che la legittima divisione de' beni Ecclesiastici fosse anche stabilita nel tempo d'Ambrogio e di Crisostomo. Simplicio però e Gelasio, che furon Vescovi di Roma al fine del quinto secolo, nelle loro lettere pastorali ne fanno menzione come d'una legge universale ch'era già confermata dall'uso dell'Italia.

<p>108</p>

Ambrogio, difensore il più vigoroso de' privilegi Ecclesiastici, si sottomette senza contrasto al pagamento de' tributi sulle terre: si tributum petit Imperator, non negamus, agri Ecclesia solvunt tributum, solvimus quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo: tributum Caesaris est; non negatur. Il Baronio (Annal. Eccl. an. 387) s'affatica d'interpretar quel tributo come un atto di carità piuttosto che di dovere; ma il Tomassino (Disc. Eccles. Tom. III. l. I. c. 34. p. 2-68) spiega più candidamente le parole, se non l'intenzione d'Ambrogio.

<p>109</p>

In Ariminensi Synodo super Ecclesiarum et Clericorum privilegiis tractatu habito, usque eo dispositio progressa est, ut juga, quae viderentur ad Ecclesiam pertinere, a publica functione cessarent, inquietudine desistente, quod nostra videtur dudum sanctio repulisse. Cod. Teod. l. XVI. Tit. II. leg. 15. Se il Concilio di Rimini avesse potuto ottenere l'intento, questo merito pratico l'avrebbe potuto purgare da qualche speculativa eresia.

<p>110</p>

Siamo assicurati da Eusebio (in vit. Const. l. IV. c. 27) e da Sozomeno (l. I. c. 9) che la giurisdizione Episcopale fu estesa e confermata da Costantino; ma il Gottofredo nella più soddisfacente maniera dimostra la falsità d'un famoso editto, che non fu mai chiaramente inserito nel Codice Teodosiano. (Vedi Tom. VI. p. 303 in fine di detto Codice.) Egli è strano, che Montesquieu, Giurisconsulto non meno che filosofo, allegasse quest'editto di Costantino (Espr. des Loix l. XXIX. c. 16) senza indicarne sospetto alcuno.

<p>111</p>

Il soggetto della Giurisdizione Ecclesiastica è stato involto in un misto di passione, di pregiudizio e d'interesse. Due de' migliori libri, che mi siano caduti in mano su questo punto, sono le Instituzioni di Gius Canonico dell'Abate Fleury, e l'Istoria civile di Napoli del Giannone. La moderazione loro fu l'effetto della situazione, in cui si trovavano, ugualmente che del loro stato. Il Fleury era un Ecclesiastico Francese, che rispettava l'autorità de' Parlamenti; il Giannone un Giurisconsulto Italiano, che temeva il poter della Chiesa. E qui mi sia permesso d'avvertire, che siccome le proposizioni generali, che io reco in mezzo, sono il risultato di molti fatti particolari ed imperfetti, bisogna, che o rimetta il lettore a que' moderni Scrittori che hanno espressamente trattato di tal materia, o faccia crescere queste note ad una sproporzionata e non piacevole mole.

<p>112</p>

Il Tillemont ha raccolto da Ruffino e da Teodoreto i sentimenti e le frasi di Costantino. (Mem. Eccl. Tom. III v. 749-750).

<p>113</p>

Vedi Cod. Teodos. (lib. IX. Tit. XLV. leg. 4). Nelle Opere di Fra Paolo (Tom. IV. p. 192 ec.) si trova un discorso eccellente sopra l'origine, i diritti, gli abusi ed i limiti de' Santuarj. Egli osserva giustamente che l'antica Grecia potea forse contenere quindici o venti asili: numero, che presentemente si può trovare nell'Italia dentro le mura d'una sola città.

* Gli asili sono ora aboliti in tutta l'Italia, perfino negli Stati Ecclesiastici.

<p>114</p>

La giurisprudenza penitenziale veniva continuamente accresciuta da' Canoni de' Concilj. Ma poichè molti casi eran sempre lasciati alla discrezione de' Vescovi, essi pubblicavano secondo le occorrenze, ad esempio del Pretore Romano, le regole di disciplina, che si proponevano d'osservare. Le più famose, fra l'Epistole canoniche del quarto secolo, son quelle di Basilio Magno. Sono esse inserite nelle pandette di Beveregio (T. II. p. 47-151) e sono state tradotte da Chardon (Hist. des Sacrem. Tom. IV. p. 219-277).